Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

          a) agli enti pubblici economici, alle imprese, anche artigiane, e loro consorzi, e ai gruppi di imprese;

          b) alle associazioni professionali, socio-culturali e alle fondazioni;

          c) agli enti pubblici di ricerca;

          d) ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando, nei casi di cui all'articolo 2, i contenuti del contratto di apprendistato sono determinati dagli ordini o dai collegi professionali.